AVVERTENZA:
   Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal  Ministero
di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico
delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della  Repubblica  e  sulle  pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985,   n.  1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche  apportate
dalla legge di conversione. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
   Le  modifiche  apportate  dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
   Tali modifiche sul terminale sono riportate tra i segni (( ... )).
   A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n.  400
(Disciplina  dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione  hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
   Nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 1995 si  procedera'  alla
ripubblicazione   del  presente  testo  coordinato,  corredato  delle
relative note.
                               Art. 1.
Interventi di modifica delle disposizioni previste dagli articoli
   3 e 3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691, convertito,
   con  modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n.  35,  e
   successive modificazioni.
  1.  Al  comma  3  dell'articolo 3-bis del decreto-legge 19 dicembre
1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16  febbraio
1995,  n.  35,  e successive modificazioni, le parole: "120 miliardi"
sono sostituite dalle seguenti: "135 miliardi".
  2. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19  dicembre  1994,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n. 35, e successive modificazioni, le  parole:  "180  miliardi"  sono
sostituite dalle seguenti: "200 miliardi".
  3.  All'articolo  3-bis del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni, e' aggiunto in fine il seguente comma:
  "    3-bis.    Per le finalita' del presente articolo la Cassa  per
il   credito   alle  imprese  artigiane  S.p.a.  -  Artigiancassa  e'
autorizzata ad utilizzare anche una quota dell'ammontare  massimo  di
lire   30  miliardi  della  somma  di  lire  200  miliardi  stanziata
dall'articolo 3, comma 1, (( del presente decreto. )) ".
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, quantificati in lire
35 miliardi, si fa fronte mediante utilizzo delle risorse di  cui  al
comma  4  dell'articolo 1 del decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive modificazioni.